Pubblicato il 08 Aprile, 2026
Tra le FAQ relative al nuovo ASR si trova il Quesito n. 12
“Con riferimento al nuovo corso ad oggi denominato Caricatore Movimentazione Materiale, gli operatori che in precedenza conducevano queste attrezzature frequentavano il corso per Gru mobili o gru su autocarro o per escavatori con integrazione rispetto all’accessorio di presa comunemente detto. Tali percorsi formativi possono essere considerati validi?
Risposta
Con l’Accordo SR 59/2025 è stato introdotto il nuovo corso per addetti alla conduzione del Caricatore Movimentazione Materiale (CMM). In merito al riconoscimento della formazione pregressa, la parte VII dell’Accordo stabilisce che restano validi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, purché i contenuti siano conformi alle nuove disposizioni”.
Risposta
Con l’Accordo SR 59/2025 è stato introdotto il nuovo corso per addetti alla conduzione del Caricatore Movimentazione Materiale (CMM). In merito al riconoscimento della formazione pregressa, la parte VII dell’Accordo stabilisce che restano validi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, purché i contenuti siano conformi alle nuove disposizioni”.
Una comparazione mediante AI dei programmi dei due corsi:
- Gru mobili punto VII ASR 22/2/2012
- CMM punto 8.3.10 ASR 17/4/2025
da il seguente esito: i programmi sono sostanzialmente sovrapponibili, ovvero il contenuto del programma del CMM è sostanzialmente compreso nel programma delle gru mobili.
Non è vero il viceversa!
